Art. 4.
(Interpretazione autentica in materia
di fiscalità delle agroenergie).

      1. Il riferimento alle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, contenuto nell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che in tali attività rientrano le attività ricomprese nella produzione e nella vendita di qualsiasi energia da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative agricole, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli associati.